DIVORZIO

Cassazione: la ex nega al papà di vedere i figli? Deve risarcire il danno per il mancato affetto

Giro di vite contro gli ex coniugi che rendono difficoltose all'altro genitore le visite ai figli. La Corte di Cassazione ha infatti stabilito che in casi del genere può scattar ela condanna al risarcimento del danno per il mancato affetto. La decisione è della Sesta sezione penale della Corte (sentenza n. 32562/2010) che si è occupata del caso di un papà di ravenna a cui la ex aveva "pretestuosamente negato l'esercizio del diritto di visita" della figlia quattordicenne. I giudici di Piazza Cavour, oltre alla condanna penale per la mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice (prevista dall'art. 388 c.p.) ha stabilito che il coniuge cui viene negato questo diritto deve essere risarcito del danno morale per il "rapporto difficoltoso" con i figli. La donna era stata già condannata dalla Corte di Appello di Bologna a 4 mesi di reclusione e al risarcimento del danno. La donna si è rivolta alla Cassazione contestando in particolare al condanna al risarcimento del danno che riteneva non provato. La Corte ha respinto il ricorso evidenziando la legittimità della pronuncia di condanna al risarcimento essendo stato "reso difficoltoso il rapporto" tra padre e figlio.

 

Comodato. Il nuovo orientamento della Cassazione. In caso di separazione tra i coniugi la casa torna ai suoceri

Con la sentenza n.15986 del 7 luglio 2010 la Suprema Corte di Cassazione ha segnato una importante svolta in tema di comodato nel caso di separazione tra i coniugi. La casa deve essere restituita ai suoceri .
La Terza sezione civile, chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato da coppia di Lecce che aveva dato in comodato la casa di loro proprietà al figlio sposato, con prole, successivamente separatosi, richiamandosi alla normativa dettata in tema di comodato precario ha mutato il proprio precedente indirizzo Giurisprudenziale sancendo svolta di primaria importanza. I Giudici di legittimità hanno stabilito che nel caso in cui la casa sia stata concessa in comodato senza la previsione di un termine per la restituzione dell’immobile la stessa deve avvenire sulla base della semplice richiesta del comodante . In tal caso la determinazione del termine di efficacia del vinculum iuris costituito tra le parti è rimesso in via potestativa alla sola volontà di quest’ultimo che ha la facoltà di manifestarla ad nutum. Per la Suprema Corte non assume alcun rilievo la circostanza che la casa familiare sia stata assegnata in sede di separazione personale dei coniugi al coniuge affidatario dei figli.

Cassazione: se figlio si allontana da casa la moglie perde l'assegnazione della casa coniugale ma ha diritto a incremento dell'assegno.
La Corte di Cassazione ha ricordato che il presupposto imprescindibile per l'assegnazione della casa coniugale "al coniuge non titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale è costituito dalla presenza di figli minori ancora economicamente non autosufficienti". Nel caso in cui il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, in presenza di figli, sia stato espressamente adottato anche a titolo di integrazione delle disposizioni di carattere economico, "il venir meno del presupposto" della presenza dei figli, da un lato non preclude la modifica del provvedimento e quindi la revoca dell'assegnazione della casa familiare, ma considerata la duplice finalità del provvedimento adottato è legittima la rideterminazione dell'assegno divorzile. Nella parte motiva della sentenza la Corte spiega che la modificabilità dei provvedimenti conseguenti alla pronuncia di divorzio (come di quelli adottati in sede di separazione) costituisce "un principio generale che trascende la specifica previsione [...] normativa e deve ritenersi consentita pertanto anche in tema di assegnazione della casa coniugale, la cui eclusione peraltro sarebbe priva di alcuna valida giustificazione giuridica qualora vengano meno le ragioni che l'hanno determinata.

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Cassazione: reversibilità alla prima moglie se aveva pattuito assegno mensile

Quando i coniugi hanno pattuito il pagamento di un assegno periodico che non deve cessare alla morte dell'onerato sussistono i requisiti della "previa titolarità dell'assegno di cui all'art. 5 della l. 898/1970, per l'accesso alla pensione di reversibilità o, in concorso con il superstite, alla sua ripartizione". Lo ha stabilito la prima sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 13108/2010) occupandosi del caso di un coniuge divorziato che aveva stipulato con l'ex marito un accordo in base al quale avrebbe dovuto appunto ricevere (oltre all'attribuzione di un usufrutto), un assegno mensile per la durata di 12 anni. L'uomo aveva anche contratto nuove nozze ma la prima moglie non si era mai risposata. Tale accordo, secondo la Cassazione era "idoneo a creare la titolarità dell'assegno ai fini e per gli effetti di cui al richiamato art. 9 comma 2 della legge n. 898 del 1970 ed era incontestabilmente valido, alla stregua del principio della riconduzione ad assegno divorzile di tutte le attribuzioni operate in sede od a seguito di scioglimento del vincolo coniugale, e sottoposte alla verifica del Tribunale, dalle quali il beneficiario ritrae utilità espressive della natura solidaristica assistenziale dell'istituto, utilità sia consistenti in una attribuzione una tantum sia in erogazione periodica ed in tal caso anche se eccedenti la durata della vita dell'obbligato".

 ASPETTI PATRIMONIALI: Le spese straordinarie

Le spese straordinarie: queste sconosciute… Riflessioni alla luce della pronuncia della Cassazione 12/04/10 n.8676. 1. Premessa - Uno dei temi maggiormente dibattuti e tutt’ora colmi di dubbi da dipanare, concerne la questione delle “c.d.spese straordinarie”, sia in termini di inquadramento concettuale dell’espressione, sia in ordine alle dinamiche gestionali e problematiche operative nelle quali si imbattono i genitori, già separati o divorziati, ovvero pendente iudicio, ogni qualvolta si trovano di fronte ad ipotesi inquadrabili in siffatte fattispecie. Quantificato l’importo dell’assegno perequativo mensile che uno dei genitori non collocatari/non affidatari è tenuto a corrispondere all’altro a titolo di contributo indiretto al mantenimento della prole, restano fuori dal novero tutte quelle spese ulteriori – genericamente e forse impropriamente definite “straordinarie” – occorrende per questioni varie e diversificate, per lo più dirette a soddisfare esigenze scolastiche, sportive, ludico-ricreative, medico-sanitarie del figlio. Talvolta il provvedimento giudiziario si limita a specificare unicamente la misura o proporzione di detta compartecipazione tra i coniugi. Tuttavia, ove ciò non avvenga, e, dunque, in caso di omessa diversa specificazione, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, si ritiene che il principio da applicare sia quello per cui il genitore non affidatario o non collocatario non sia tenuto a contribuire alle spese straordinarie solo se la pronuncia giudiziale abbia espressamente stabilito in tal senso, ossia abbia previsto che esse si intendevano conglobate nell’assegno mensile perequativo. Qualora, invece, nulla sia stato statuito sul punto, le suddette spese ex lege, si intendono ripartire al 50% in ossequio al generale principio del dovere di mantenimento costituzionalmente tutelato (ex art.30 Cost.) e, pertanto, si aggiungono all’assegno mensile. Gran parte della dottrina, diversamente argomentando sul punto, assume, viceversa, che, ove le parti o il Tribunale non abbiano previsto spese di natura straordinaria, l’assegno di mantenimento deve ritenersi comprensivo anche di queste. In tal caso, non residuerebbe altra via che ricorrere all’Autorità Giudiziaria per chiedere, quale revisione del provvedimento giudiziale in tal senso reso, la conseguente previsione e specificazione della proporzione di compartecipazione alle spese straordinarie. Ciò posto, e pur ritenendosi condivisibile ed univocamente applicabile l’orientamento giurisprudenziale espresso in coerenza ai principi sanciti dalla Carta Costituzionale, tuttavia, ogni qualvolta ci si trova nella condizione di dover sostenere tali voci di spesa, innumerevoli ed estenuanti si rivelano le questioni sottese.

2. Aspetti concettuali: definizione ed inquadramento. Preliminarmente, occorre intendersi sul contenuto di simili spese. In tal senso, non esiste alcuna indicazione che provenga da fonti normative tale da consentire di individuare con criteri di determinatezza gli indici di tale impegno economico. Solo, ed ancora una volta, l’interpretazione giurisprudenziale, ad oggi, è venuta in soccorso con tale finalità, seppur non fornendo un univoco e concordante indirizzo, conducendo a qualificare de residuo come straordinarie le spese che non rientrano nella corresponsione mensile (diretta a coprire esigenze di natura ordinaria) imposta dal giudice. Più precisamente, le spese straordinarie sarebbero tali in quanto scaturenti da necessità occasionali o imprevedibili, frutto di concrete, specifiche esigenze della prole ma non quantificabili ex ante, o perché legate a contingenze sopravvenute ed imprevedibili anche nell’entità e/o perché non rientranti nella consuetudine di vita avuto riguardo al livello sociale del nucleo familiare. Recentemente, un’interessante pronuncia di merito ha osservato che il contributo al mantenimento fissato dal giudice, in quanto rata mensile di un contributo annuale, pur tenendo presenti esigenze complessive di vita dei figli e ricomprendendo anche quelle spese che, sia pur non ricorrenti ogni mese, possono ritenersi prevedibili in un determinato assetto di vita (ad esempio le spese per l’abbigliamento, per l’acquisto di libri scolastici) non può però ritenersi esaustivo delle esigenze dei figli medesimi in relazione ad avvenimenti o scelte che trascendono le prevedibili e normali esigenze di vita quotidiana . Il contributo di mantenimento è invero determinato in misura tale da contemperare le contrapposte necessità dell’obbligato e dei beneficiati in regime di normalità: e quindi l’apporto si rivela inadeguato per fronteggiare le spese - sempre sostenute nell’interesse dei figli e ragionevoli in relazione alle loro esigenze, nonché compatibili con il tenore di vita dei gen itori - tante volte ingenti, dipendenti da situazioni, scelte o fatti che a quel criterio di normalità (intesa in senso economico) sfuggono e che, pertanto, sono separatamente rimborsabili. Tuttavia, anche i riferiti concetti di occasionalità ed imprevedibilità non appaiono sufficientemente idonei - né per la verità sempre appropriati - ad individuare un chiaro discrimine tra le due categorie. In tal senso, parte della giurisprudenza di merito , proponendo, e forse azzardando, un elenco dettagliato – sia pur non esaustivo - di voci di spesa da inquadrarsi in un alveo piuttosto che nell’altro, ha ritenuto straordinarie, quelle diverse dal mantenimento ordinario nel cui ambito a titolo esemplificativo rientrano “quelle alimentari, di igiene personale, vestiario, ricreative, nonché quelle per regali, spostamenti urbani ed acquisto di libri. Con particolare riguardo a quelle sanitarie, sono da ritenersi ordinarie quelle relative ad una normale visita pediatrica di controllo o all’acquisto di medicinali da banco, mentre straordinarie quelle connesse a visite specialistiche”. La pronuncia in esame che ha il pregio di aver fornito una chiara indicazione di riferimento in tale dibattuta questione, presta, tuttavia, il fianco, quanto meno a qualche riflessione in merito all’orientamento interpretativo espresso. Ed invero, se da un lato, quale parametro-chiave per l’individuazione della straordinarietà della voce di spesa individua i concetti di occasionalità ed imprevedibilità, dall’altro, tuttavia, nell’elencazione esemplificativa, inquadra come ordinario il costo connesso all’acquisto di regali o di libri di testo o all’assolvimento di esigenze ricreative. Ebbene, anche in tali specifiche fattispecie – ad avviso di chi scrive – i requisiti della occasionalità ed imprevedibilità appaiono chiaramente individuabili, sia in termini di saltuarietà e fortuità dell’insorgenza delle stesse (le spese di natura ricreativa – come un viaggio non necessariamente di istruzione, la partecipazione ad un corso di Yoga, piuttosto che di teatro o di pittura - rappresentano l’esempio per eccellenza di tali requisiti, non essendo ricollegabili ad un principio di regolarità e stabilità) sia in termini di imprevedibilità, non tanto, o non solo, da intendersi come imponderabilità del relativo verificarsi, legato all’insorgenza di un desiderio o attitudine nuova espressa dal figlio, quanto piuttosto in termini di proporzionalità dell’entità degli stessi rispetto alla consuetudine di vita riferita al livello sociale del nucleo familiare. In tale ultimo senso, ad esempio, l’acquisto dei libri di testo (ed in particolare quelli delle scuole medie superiori o universitari) avuto riguardo all’effettiva incidenza dei costi degli stessi sovente di entità considerevole e superiore anche rispetto all’assegno di mantenimento ordinario ben potrebbe annoverarsi quale voce straordinaria di spesa . Le medesime considerazioni valgono per i costi legati all’assolvimento di esigenze sportivo-ricreative (un corso di danza, un viaggio) che non possono considerarsi strictu sensu attinenti ordinarie esigenze di vita quotidiana, e che, viceversa, secondo l’orientamento sopra espresso, dovrebbero, essere assolte attingendo dal contributo fissato per il mantenimento “ordinario”: circostanza verosimilmente ammissibile nell’ipotesi in cui il provvedimento, prendendo atto dei suddetti costi - o perché già documentati o, poiché, in ogni caso rientranti nelle abitudini di vita della prole - quantifichi l’importo ordinario maggiorandolo di un importo equivalente ed adeguato all’assolvimento di tali spese, con tutti i comprensibili dubbi in ordine alla futura esecuzione delle stesse. In questo stesso senso, una pronuncia di merito , confermando le superiori riflessioni, ha avuto modo di evidenziare come “le spese straordinarie non possano essere incluse nel contributo fisso in quanto difficilmente quantificabili preventivamente e soggette a variazioni anche sensibili, cosicchè ove fossero forfettariamente considerate nel contributo mensile predeterminato, sussisterebbero due opposti rischi. Da un lato, ove in certi periodi non ve ne fosse la necessità o fossero assai contenute, si rischierebbe di imporre al genitore non domiciliatario un contributo non proporzionale alle effettive esigenze del figlio, con evidente locupletazione dell’altro coniuge. Dall’altro, ove per contro assumessero significativo rilievo economico, tali spese potrebbero assorbire (se non superare, in specie in ipotesi di spese mediche straordinarie) una parte anche rilevante del contributo ordinario, così sacrificando sia la soddisfazione di diritti primari irrinunciabili del minore, sia il patrimonio del genitore domiciliatario”. Si impone maggiore chiarezza, per quanto si comprende l’arditezza dell’obiettivo, tenuto conto che mai come in questa vibrante materia, l’impegno di definizione e capillare regolamentazione non potrà mai ritenersi esaustiva e soddisfacenti, dovendo fare i conti con una realtà difficilmente inquadrabile in categorie astratte.

3. Potere dispositivo e necessità di preventivo accordo. Ulteriore problematica connessa alle spese straordinarie concerne il concreto potere di iniziativa nell’affrontare le stesse, nel senso che, ci si interroga sulla subordinazione o meno dello stesso potere (o facoltà) alla previa comunicazione e concertazione da parte dei genitori. In tal senso, va evidenziato come il più delle volte il coniuge collocatario - sia pur coaffidatario - si veda costretto ad anticipare gli importi necessari, ed attendere ex post una rifusione del quantum per legge a carico dell’altro genitore. Così come può, viceversa, verificarsi che il genitore non collocatario o non affidatario si veda costretto a pagare spese mai comunicate e pretese a “fatto compiuto”, ovvero comunicate ma non concordate. Una prima distinzione, in tal senso, andrebbe desunta esaminando il diverso regime di affidamento. Nell’ipotesi – ormai del tutto residuale – di affidamento esclusivo della prole, la Cassazione con una nota sentenza ha precisato che il genitore cui sono affidati i figli, ha l’esercizio esclusivo della potestà, mentre soltanto le decisioni di maggiore interesse devono essere adottate da entrambi i genitori. Secondo tale decisione, pertanto, il genitore non affidatario deve intervenire e concorrere solo nelle scelte straordinarie ossia quelle di maggior interesse, c.d. di indirizzo. Tale principio è stato da ultimo confermato da una recentissima pronuncia degli Ermellini che fornisce un’ulteriore chiave di lettura alla problematica in esame: “deve ritenersi che l’esercizio della potestà genitoriale sia attribuito in via esclusiva al genitore affidatario..comprese le decisioni sulle spese di carattere straordinario ..che non necessariamente coincidono con quelle di maggior interesse - in ordine alle quali il genitore non affidatario non ha pertanto diritto di interloquire a meno che non attengano in concreto a questioni di particolare interesse”. Pertanto, il genitore affidatario potrà decidere autonomamente sulla determinazione delle spese straordinarie,senza la necessità di accordarsi preventivamente con l’altro genitore o di richiedere il suo parere. Viceversa, le spese che “implicano questioni di maggior interesse per i figli” investendo cioè decisioni importanti (come ad esempio la scelta di un indirizzo religioso, della scuola da frequentare, della operazione chirurgica) devono essere concordate da entrambi i genitori. Sulla falsariga, di tale pronuncia e quale suo corollario, interessante si configura l’individuazione di una sottocategoria di spese straordinarie c.d.semplici o pure che sarebbero, pertanto, rimborsabili – anche se assunte su unilaterale iniziativa del genitore non affidatario Nell’ipotesi di affidamento condiviso, generalmente, si ritiene necessario, ed in ogni caso, opportuno comunicare preventivamente l’insorgenza di tali esigenze all’altra parte e ciò in ossequio alla ratio della novella, che lascia presumere ex se la necessaria ed ineludibile “condivisione” quanto meno di quelle questioni afferenti la prole, che esulano la potestà ordinaria, il cui esercizio ormai genericamente si dispone venga esercitato disgiuntamente ossia, ciascuno in ragione de tempi di permanenza con il minore. Pertanto, per tutte quelle vicende di natura “straordinaria” (a fortiori e pacificamente per quelle “di maggiore interesse” che postulano come indefettibile una preliminare informazione) sorge spontaneo ritenere - ed oggi, ancora più alla luce della recente sentenza della Cassazione appena richiamata che riconduce al diverso regime di affidamento il differente potere di intervento dei genitori - che qualsiasi spesa di natura straordinaria, a rigore, debba essere preventivamente comunicata e concertata con l’altro. Tuttavia, così argomentando, ove non si tratti di questioni di maggior interesse per dirimere le quali è possibile ricorrere al Giudice, nell’ipotesi di altre spese, comunque, di una certa urgenza anche solo nel senso di celerità del relativo assolvimento (una spesa richiesta per l’acquisto di materiale didattico suppletivo per attività extrascolastiche o per una gita scolastica o ricreativa, le spese conseguenti ad un consulto specialistico) il più delle volte, attendere i tempi tecnici di una comunicazione formale e del relativo riscontro, finisce per vanificare la tempestività - sia nell’iniziativa, ossia nella stessa possibilità di intraprendere le stesse, sia nel relativo adempimento - insita a siffatti costi che andrebbero a gravare interamente sul genitore collocatario della prole. Nel silenzio del legislatore, ciò è quanto si verifica nella prassi: al coniuge coaffidatario che decide di assumere tali costi, senza previa comunicazione o in mancanza di riscontro dall’altro, non residuerà altra soluzione che instaurare un autonomo giudizio ordinario per il recupero della quota anticipata e ritenuta spettante all’altro coniuge, con tutti i rischi dell’esito di simile contenzioso condizionato all’ardita interpretazione rimessa al decidente competente - non necessariamente avvezzo alla risoluzione di tematiche familiari - che, ai fini dell’ammissibilità del rimborso, dovrà valutare la necessarietà e/o urgenza di tale voce di spesa, o la sua conformità al tenore di vita familiare o alle esigenze di sviluppo della prole!

4. Considerazioni conclusive. La soluzione auspicabile in tale delicata e controversa bagarre, a parere della scrivente, residua, pertanto quella di individuare sfere di competenza “tematica” per ciascuno dei genitori, riproponendo il sistema di vita consolidato in costanza di armonia coniugale (ad es.se le attività sportive, nella vita familiare, rappresentavano un ambito seguito e gestito prevalentemente da uno dei coniugi sarà preferibile mantenere tale assetto organizzativo) ovvero, elencare analiticamente e dettagliatamente singole voci di spesa – senza alcun riferimento al requisito, ancora equivoco, della straordinarietà - da intendersi come ulteriori e suppletive o integrative rispetto alla quota ordinaria di mantenimento, specificando la relativa misura di compartecipazione tra i coniugi. Il tutto confidando in un coerente recepimento da parte del provvedimento giudiziario in ordine al quale si percepisce l’esigenza che si renda quanto più interprete fedele della concreta fattispecie familiare so ttoposta al suo vaglio, ed alla valorizzazione della specificità che rappresenta. Ciò allo scopo di pervenire – per quanto più possibile, pur consci dell’imponderabilità di situazioni del caso concreto - ad una completezza di ipotesi che precluda possibili liti future (rischio che si verifica adottando clausole astratte e categorie generiche), risparmiando così ai figli di assistere ad ulteriori conflittualità tra i genitori ogni qualvolta esprimono il desiderio di partecipare ad una gita scolastica o di praticare un’attività sportiva o ricreativa e di scongiurare l’eventualità che sia affidato al giudice di turno stabilire se quella spesa debba o meno ritenersi necessaria, urgente, imprevedibile e soprattutto rispondente all’interesse del proprio figlio.

SEPARAZIONE LEGALE: LE DETRAZIONI PER I FIGLI A CARICO SPETTANO AL GENITORE AFFIDATARIO


Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, Sez. II, 25 maggio 2010, n. 343


Per la Commissione Tributaria di Lecce, in caso di separazione legale dei coniugi, le detrazioni per i figli a carico spettano, in mancanza di accordo e di prova dell'effettivo carico, al genitore affidatario.

La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce -Sezione II- con recente sentenza n. 343/02/2010 (depositata il 25.5.2010, Relatore Antonio Quarta, Presidente Dr. Mario Fiorella) ha applicato nuovamente l'importante principio sancito dalla norma prevista nella Finanziaria 2007 (comma 6, articolo unico, legge n. 296/06), ribadendo quanto già sostenuto nella precedente pronuncia n. 477 del 12.11.08, sempre della II Sezione, in materia di detrazioni per i figli a carico.