Cassazione: la ex nega al papà di vedere i
figli? Deve risarcire il danno per il mancato affetto
Giro di vite contro gli ex coniugi che rendono
difficoltose all'altro genitore le visite ai figli. La Corte di
Cassazione ha infatti stabilito che in casi del genere può scattar
ela condanna al risarcimento del danno per il mancato affetto. La
decisione è della Sesta sezione penale della Corte (sentenza n.
32562/2010) che si è occupata del caso di un papà di ravenna a cui
la ex aveva "pretestuosamente negato l'esercizio del diritto di
visita" della figlia quattordicenne. I giudici di Piazza Cavour,
oltre alla condanna penale per la mancata esecuzione dolosa del
provvedimento del giudice (prevista dall'art. 388 c.p.) ha stabilito
che il coniuge cui viene negato questo diritto deve essere risarcito
del danno morale per il "rapporto difficoltoso" con i figli. La
donna era stata già condannata dalla Corte di Appello di Bologna a 4
mesi di reclusione e al risarcimento del danno. La donna si è
rivolta alla Cassazione contestando in particolare al condanna al
risarcimento del danno che riteneva non provato. La Corte ha
respinto il ricorso evidenziando la legittimità della pronuncia di
condanna al risarcimento essendo stato "reso difficoltoso il
rapporto" tra padre e figlio.
Comodato. Il nuovo
orientamento della Cassazione. In caso di separazione tra i coniugi
la casa torna ai suoceri
Con la sentenza n.15986 del 7 luglio 2010 la Suprema Corte di
Cassazione ha segnato una importante svolta in tema di comodato nel
caso di separazione tra i coniugi. La casa deve essere restituita ai
suoceri .
La Terza sezione civile, chiamata a pronunciarsi sul ricorso
presentato da coppia di Lecce che aveva dato in comodato la casa di
loro proprietà al figlio sposato, con prole, successivamente
separatosi, richiamandosi alla normativa dettata in tema di comodato
precario ha mutato il proprio precedente indirizzo Giurisprudenziale
sancendo svolta di primaria importanza. I Giudici di legittimità
hanno stabilito che nel caso in cui la casa sia stata concessa in
comodato senza la previsione di un termine per la restituzione
dell’immobile la stessa deve avvenire sulla base della semplice
richiesta del comodante . In tal caso la determinazione del termine
di efficacia del vinculum iuris costituito tra le parti è rimesso in
via potestativa alla sola volontà di quest’ultimo che ha la facoltà
di manifestarla ad nutum. Per la Suprema Corte non assume alcun
rilievo la circostanza che la casa familiare sia stata assegnata in
sede di separazione personale dei coniugi al coniuge affidatario dei
figli.
Cassazione: se figlio si allontana
da casa la moglie perde l'assegnazione della casa coniugale ma ha
diritto a incremento dell'assegno.
La Corte di Cassazione ha ricordato che il presupposto
imprescindibile per l'assegnazione della casa coniugale "al coniuge
non titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale è
costituito dalla presenza di figli minori ancora economicamente non
autosufficienti". Nel caso in cui il provvedimento di assegnazione
della casa coniugale, in presenza di figli, sia stato espressamente
adottato anche a titolo di integrazione delle disposizioni di
carattere economico, "il venir meno del presupposto" della presenza
dei figli, da un lato non preclude la modifica del provvedimento e
quindi la revoca dell'assegnazione della casa familiare, ma
considerata la duplice finalità del provvedimento adottato è
legittima la rideterminazione dell'assegno divorzile. Nella parte
motiva della sentenza la Corte spiega che la modificabilità dei
provvedimenti conseguenti alla pronuncia di divorzio (come di quelli
adottati in sede di separazione) costituisce "un principio generale
che trascende la specifica previsione [...] normativa e deve
ritenersi consentita pertanto anche in tema di assegnazione della
casa coniugale, la cui eclusione peraltro sarebbe priva di alcuna
valida giustificazione giuridica qualora vengano meno le ragioni che
l'hanno determinata.
Nessuna alchimia né il ricorso ad autorità estranee al nostro ordinamento giudiziario, bensì l'adozione di procedure consensuali previste dalla legge e che si concludono in un breve lasso di tempo evitando un inutile dispendio di denaro.
Conoscerete esattamente l'esatto costo della procedura di separazione o di divorzio che verrà perfezionata dai nostri legali convenzionati e specializzati in diritto di famiglia.
Cassazione: reversibilità
alla prima moglie se aveva pattuito assegno mensile
Quando i coniugi hanno pattuito il pagamento di un assegno periodico
che non deve cessare alla morte dell'onerato sussistono i requisiti
della "previa titolarità dell'assegno di cui all'art. 5 della l.
898/1970, per l'accesso alla pensione di reversibilità o, in
concorso con il superstite, alla sua ripartizione". Lo ha stabilito
la prima sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n.
13108/2010) occupandosi del caso di un coniuge divorziato che aveva
stipulato con l'ex marito un accordo in base al quale avrebbe dovuto
appunto ricevere (oltre all'attribuzione di un usufrutto), un
assegno mensile per la durata di 12 anni. L'uomo aveva anche
contratto nuove nozze ma la prima moglie non si era mai risposata.
Tale accordo, secondo la Cassazione era "idoneo a creare la
titolarità dell'assegno ai fini e per gli effetti di cui al
richiamato art. 9 comma 2 della legge n. 898 del 1970 ed era
incontestabilmente valido, alla stregua del principio della
riconduzione ad assegno divorzile di tutte le attribuzioni operate
in sede od a seguito di scioglimento del vincolo coniugale, e
sottoposte alla verifica del Tribunale, dalle quali il beneficiario
ritrae utilità espressive della natura solidaristica assistenziale
dell'istituto, utilità sia consistenti in una attribuzione una
tantum sia in erogazione periodica ed in tal caso anche se eccedenti
la durata della vita dell'obbligato".
ASPETTI PATRIMONIALI: Le spese
straordinarie
Le spese straordinarie: queste sconosciute…
Riflessioni alla luce della pronuncia della Cassazione 12/04/10
n.8676. 1. Premessa - Uno dei temi maggiormente dibattuti e tutt’ora
colmi di dubbi da dipanare, concerne la questione delle “c.d.spese
straordinarie”, sia in termini di inquadramento concettuale
dell’espressione, sia in ordine alle dinamiche gestionali e
problematiche operative nelle quali si imbattono i genitori, già
separati o divorziati, ovvero pendente iudicio, ogni qualvolta si
trovano di fronte ad ipotesi inquadrabili in siffatte fattispecie.
Quantificato l’importo dell’assegno perequativo mensile che uno dei
genitori non collocatari/non affidatari è tenuto a corrispondere
all’altro a titolo di contributo indiretto al mantenimento della
prole, restano fuori dal novero tutte quelle spese ulteriori –
genericamente e forse impropriamente definite “straordinarie” –
occorrende per questioni varie e diversificate, per lo più dirette a
soddisfare esigenze scolastiche, sportive, ludico-ricreative,
medico-sanitarie del figlio. Talvolta il provvedimento giudiziario
si limita a specificare unicamente la misura o proporzione di detta
compartecipazione tra i coniugi. Tuttavia, ove ciò non avvenga, e,
dunque, in caso di omessa diversa specificazione, secondo
l’orientamento giurisprudenziale prevalente, si ritiene che il
principio da applicare sia quello per cui il genitore non
affidatario o non collocatario non sia tenuto a contribuire alle
spese straordinarie solo se la pronuncia giudiziale abbia
espressamente stabilito in tal senso, ossia abbia previsto che esse
si intendevano conglobate nell’assegno mensile perequativo. Qualora,
invece, nulla sia stato statuito sul punto, le suddette spese ex
lege, si intendono ripartire al 50% in ossequio al generale
principio del dovere di mantenimento costituzionalmente tutelato (ex
art.30 Cost.) e, pertanto, si aggiungono all’assegno mensile. Gran
parte della dottrina, diversamente argomentando sul punto, assume,
viceversa, che, ove le parti o il Tribunale non abbiano previsto
spese di natura straordinaria, l’assegno di mantenimento deve
ritenersi comprensivo anche di queste. In tal caso, non residuerebbe
altra via che ricorrere all’Autorità Giudiziaria per chiedere, quale
revisione del provvedimento giudiziale in tal senso reso, la
conseguente previsione e specificazione della proporzione di
compartecipazione alle spese straordinarie. Ciò posto, e pur
ritenendosi condivisibile ed univocamente applicabile l’orientamento
giurisprudenziale espresso in coerenza ai principi sanciti dalla
Carta Costituzionale, tuttavia, ogni qualvolta ci si trova nella
condizione di dover sostenere tali voci di spesa, innumerevoli ed
estenuanti si rivelano le questioni sottese.
2. Aspetti concettuali: definizione ed
inquadramento. Preliminarmente, occorre intendersi sul contenuto di
simili spese. In tal senso, non esiste alcuna indicazione che
provenga da fonti normative tale da consentire di individuare con
criteri di determinatezza gli indici di tale impegno economico.
Solo, ed ancora una volta, l’interpretazione giurisprudenziale, ad
oggi, è venuta in soccorso con tale finalità, seppur non fornendo un
univoco e concordante indirizzo, conducendo a qualificare de residuo
come straordinarie le spese che non rientrano nella corresponsione
mensile (diretta a coprire esigenze di natura ordinaria) imposta dal
giudice. Più precisamente, le spese straordinarie sarebbero tali in
quanto scaturenti da necessità occasionali o imprevedibili, frutto
di concrete, specifiche esigenze della prole ma non quantificabili
ex ante, o perché legate a contingenze sopravvenute ed imprevedibili
anche nell’entità e/o perché non rientranti nella consuetudine di
vita avuto riguardo al livello sociale del nucleo familiare.
Recentemente, un’interessante pronuncia di merito ha osservato che
il contributo al mantenimento fissato dal giudice, in quanto rata
mensile di un contributo annuale, pur tenendo presenti esigenze
complessive di vita dei figli e ricomprendendo anche quelle spese
che, sia pur non ricorrenti ogni mese, possono ritenersi prevedibili
in un determinato assetto di vita (ad esempio le spese per
l’abbigliamento, per l’acquisto di libri scolastici) non può però
ritenersi esaustivo delle esigenze dei figli medesimi in relazione
ad avvenimenti o scelte che trascendono le prevedibili e normali
esigenze di vita quotidiana . Il contributo di mantenimento è invero
determinato in misura tale da contemperare le contrapposte necessità
dell’obbligato e dei beneficiati in regime di normalità: e quindi
l’apporto si rivela inadeguato per fronteggiare le spese - sempre
sostenute nell’interesse dei figli e ragionevoli in relazione alle
loro esigenze, nonché compatibili con il tenore di vita dei gen
itori - tante volte ingenti, dipendenti da situazioni, scelte o
fatti che a quel criterio di normalità (intesa in senso economico)
sfuggono e che, pertanto, sono separatamente rimborsabili. Tuttavia,
anche i riferiti concetti di occasionalità ed imprevedibilità non
appaiono sufficientemente idonei - né per la verità sempre
appropriati - ad individuare un chiaro discrimine tra le due
categorie. In tal senso, parte della giurisprudenza di merito ,
proponendo, e forse azzardando, un elenco dettagliato – sia pur non
esaustivo - di voci di spesa da inquadrarsi in un alveo piuttosto
che nell’altro, ha ritenuto straordinarie, quelle diverse dal
mantenimento ordinario nel cui ambito a titolo esemplificativo
rientrano “quelle alimentari, di igiene personale, vestiario,
ricreative, nonché quelle per regali, spostamenti urbani ed acquisto
di libri. Con particolare riguardo a quelle sanitarie, sono da
ritenersi ordinarie quelle relative ad una normale visita pediatrica
di controllo o all’acquisto di medicinali da banco, mentre
straordinarie quelle connesse a visite specialistiche”. La pronuncia
in esame che ha il pregio di aver fornito una chiara indicazione di
riferimento in tale dibattuta questione, presta, tuttavia, il
fianco, quanto meno a qualche riflessione in merito all’orientamento
interpretativo espresso. Ed invero, se da un lato, quale
parametro-chiave per l’individuazione della straordinarietà della
voce di spesa individua i concetti di occasionalità ed
imprevedibilità, dall’altro, tuttavia, nell’elencazione
esemplificativa, inquadra come ordinario il costo connesso
all’acquisto di regali o di libri di testo o all’assolvimento di
esigenze ricreative. Ebbene, anche in tali specifiche fattispecie –
ad avviso di chi scrive – i requisiti della occasionalità ed
imprevedibilità appaiono chiaramente individuabili, sia in termini
di saltuarietà e fortuità dell’insorgenza delle stesse (le spese di
natura ricreativa – come un viaggio non necessariamente di
istruzione, la partecipazione ad un corso di Yoga, piuttosto che di
teatro o di pittura - rappresentano l’esempio per eccellenza di tali
requisiti, non essendo ricollegabili ad un principio di regolarità e
stabilità) sia in termini di imprevedibilità, non tanto, o non solo,
da intendersi come imponderabilità del relativo verificarsi, legato
all’insorgenza di un desiderio o attitudine nuova espressa dal
figlio, quanto piuttosto in termini di proporzionalità dell’entità
degli stessi rispetto alla consuetudine di vita riferita al livello
sociale del nucleo familiare. In tale ultimo senso, ad esempio,
l’acquisto dei libri di testo (ed in particolare quelli delle scuole
medie superiori o universitari) avuto riguardo all’effettiva
incidenza dei costi degli stessi sovente di entità considerevole e
superiore anche rispetto all’assegno di mantenimento ordinario ben
potrebbe annoverarsi quale voce straordinaria di spesa . Le medesime
considerazioni valgono per i costi legati all’assolvimento di
esigenze sportivo-ricreative (un corso di danza, un viaggio) che non
possono considerarsi strictu sensu attinenti ordinarie esigenze di
vita quotidiana, e che, viceversa, secondo l’orientamento sopra
espresso, dovrebbero, essere assolte attingendo dal contributo
fissato per il mantenimento “ordinario”: circostanza verosimilmente
ammissibile nell’ipotesi in cui il provvedimento, prendendo atto dei
suddetti costi - o perché già documentati o, poiché, in ogni caso
rientranti nelle abitudini di vita della prole - quantifichi
l’importo ordinario maggiorandolo di un importo equivalente ed
adeguato all’assolvimento di tali spese, con tutti i comprensibili
dubbi in ordine alla futura esecuzione delle stesse. In questo
stesso senso, una pronuncia di merito , confermando le superiori
riflessioni, ha avuto modo di evidenziare come “le spese
straordinarie non possano essere incluse nel contributo fisso in
quanto difficilmente quantificabili preventivamente e soggette a
variazioni anche sensibili, cosicchè ove fossero forfettariamente
considerate nel contributo mensile predeterminato, sussisterebbero
due opposti rischi. Da un lato, ove in certi periodi non ve ne fosse
la necessità o fossero assai contenute, si rischierebbe di imporre
al genitore non domiciliatario un contributo non proporzionale alle
effettive esigenze del figlio, con evidente locupletazione
dell’altro coniuge. Dall’altro, ove per contro assumessero
significativo rilievo economico, tali spese potrebbero assorbire (se
non superare, in specie in ipotesi di spese mediche straordinarie)
una parte anche rilevante del contributo ordinario, così
sacrificando sia la soddisfazione di diritti primari irrinunciabili
del minore, sia il patrimonio del genitore domiciliatario”. Si
impone maggiore chiarezza, per quanto si comprende l’arditezza
dell’obiettivo, tenuto conto che mai come in questa vibrante
materia, l’impegno di definizione e capillare regolamentazione non
potrà mai ritenersi esaustiva e soddisfacenti, dovendo fare i conti
con una realtà difficilmente inquadrabile in categorie astratte.
3. Potere dispositivo e necessità di preventivo accordo.
Ulteriore problematica connessa alle spese straordinarie concerne il
concreto potere di iniziativa nell’affrontare le stesse, nel senso
che, ci si interroga sulla subordinazione o meno dello stesso potere
(o facoltà) alla previa comunicazione e concertazione da parte dei
genitori. In tal senso, va evidenziato come il più delle volte il
coniuge collocatario - sia pur coaffidatario - si veda costretto ad
anticipare gli importi necessari, ed attendere ex post una rifusione
del quantum per legge a carico dell’altro genitore. Così come può,
viceversa, verificarsi che il genitore non collocatario o non
affidatario si veda costretto a pagare spese mai comunicate e
pretese a “fatto compiuto”, ovvero comunicate ma non concordate. Una
prima distinzione, in tal senso, andrebbe desunta esaminando il
diverso regime di affidamento. Nell’ipotesi – ormai del tutto
residuale – di affidamento esclusivo della prole, la Cassazione con
una nota sentenza ha precisato che il genitore cui sono affidati i
figli, ha l’esercizio esclusivo della potestà, mentre soltanto le
decisioni di maggiore interesse devono essere adottate da entrambi i
genitori. Secondo tale decisione, pertanto, il genitore non
affidatario deve intervenire e concorrere solo nelle scelte
straordinarie ossia quelle di maggior interesse, c.d. di indirizzo.
Tale principio è stato da ultimo confermato da una recentissima
pronuncia degli Ermellini che fornisce un’ulteriore chiave di
lettura alla problematica in esame: “deve ritenersi che l’esercizio
della potestà genitoriale sia attribuito in via esclusiva al
genitore affidatario..comprese le decisioni sulle spese di carattere
straordinario ..che non necessariamente coincidono con quelle di
maggior interesse - in ordine alle quali il genitore non affidatario
non ha pertanto diritto di interloquire a meno che non attengano in
concreto a questioni di particolare interesse”. Pertanto, il
genitore affidatario potrà decidere autonomamente sulla
determinazione delle spese straordinarie,senza la necessità di
accordarsi preventivamente con l’altro genitore o di richiedere il
suo parere. Viceversa, le spese che “implicano questioni di maggior
interesse per i figli” investendo cioè decisioni importanti (come ad
esempio la scelta di un indirizzo religioso, della scuola da
frequentare, della operazione chirurgica) devono essere concordate
da entrambi i genitori. Sulla falsariga, di tale pronuncia e quale
suo corollario, interessante si configura l’individuazione di una
sottocategoria di spese straordinarie c.d.semplici o pure che
sarebbero, pertanto, rimborsabili – anche se assunte su unilaterale
iniziativa del genitore non affidatario Nell’ipotesi di affidamento
condiviso, generalmente, si ritiene necessario, ed in ogni caso,
opportuno comunicare preventivamente l’insorgenza di tali esigenze
all’altra parte e ciò in ossequio alla ratio della novella, che
lascia presumere ex se la necessaria ed ineludibile “condivisione”
quanto meno di quelle questioni afferenti la prole, che esulano la
potestà ordinaria, il cui esercizio ormai genericamente si dispone
venga esercitato disgiuntamente ossia, ciascuno in ragione de tempi
di permanenza con il minore. Pertanto, per tutte quelle vicende di
natura “straordinaria” (a fortiori e pacificamente per quelle “di
maggiore interesse” che postulano come indefettibile una preliminare
informazione) sorge spontaneo ritenere - ed oggi, ancora più alla
luce della recente sentenza della Cassazione appena richiamata che
riconduce al diverso regime di affidamento il differente potere di
intervento dei genitori - che qualsiasi spesa di natura
straordinaria, a rigore, debba essere preventivamente comunicata e
concertata con l’altro. Tuttavia, così argomentando, ove non si
tratti di questioni di maggior interesse per dirimere le quali è
possibile ricorrere al Giudice, nell’ipotesi di altre spese,
comunque, di una certa urgenza anche solo nel senso di celerità del
relativo assolvimento (una spesa richiesta per l’acquisto di
materiale didattico suppletivo per attività extrascolastiche o per
una gita scolastica o ricreativa, le spese conseguenti ad un
consulto specialistico) il più delle volte, attendere i tempi
tecnici di una comunicazione formale e del relativo riscontro,
finisce per vanificare la tempestività - sia nell’iniziativa, ossia
nella stessa possibilità di intraprendere le stesse, sia nel
relativo adempimento - insita a siffatti costi che andrebbero a
gravare interamente sul genitore collocatario della prole. Nel
silenzio del legislatore, ciò è quanto si verifica nella prassi: al
coniuge coaffidatario che decide di assumere tali costi, senza
previa comunicazione o in mancanza di riscontro dall’altro, non
residuerà altra soluzione che instaurare un autonomo giudizio
ordinario per il recupero della quota anticipata e ritenuta
spettante all’altro coniuge, con tutti i rischi dell’esito di simile
contenzioso condizionato all’ardita interpretazione rimessa al
decidente competente - non necessariamente avvezzo alla risoluzione
di tematiche familiari - che, ai fini dell’ammissibilità del
rimborso, dovrà valutare la necessarietà e/o urgenza di tale voce di
spesa, o la sua conformità al tenore di vita familiare o alle
esigenze di sviluppo della prole!
4. Considerazioni conclusive. La soluzione
auspicabile in tale delicata e controversa bagarre, a parere della
scrivente, residua, pertanto quella di individuare sfere di
competenza “tematica” per ciascuno dei genitori, riproponendo il
sistema di vita consolidato in costanza di armonia coniugale (ad
es.se le attività sportive, nella vita familiare, rappresentavano un
ambito seguito e gestito prevalentemente da uno dei coniugi sarà
preferibile mantenere tale assetto organizzativo) ovvero, elencare
analiticamente e dettagliatamente singole voci di spesa – senza
alcun riferimento al requisito, ancora equivoco, della
straordinarietà - da intendersi come ulteriori e suppletive o
integrative rispetto alla quota ordinaria di mantenimento,
specificando la relativa misura di compartecipazione tra i coniugi.
Il tutto confidando in un coerente recepimento da parte del
provvedimento giudiziario in ordine al quale si percepisce
l’esigenza che si renda quanto più interprete fedele della concreta
fattispecie familiare so ttoposta al suo vaglio, ed alla
valorizzazione della specificità che rappresenta. Ciò allo scopo di
pervenire – per quanto più possibile, pur consci
dell’imponderabilità di situazioni del caso concreto - ad una
completezza di ipotesi che precluda possibili liti future (rischio
che si verifica adottando clausole astratte e categorie generiche),
risparmiando così ai figli di assistere ad ulteriori conflittualità
tra i genitori ogni qualvolta esprimono il desiderio di partecipare
ad una gita scolastica o di praticare un’attività sportiva o
ricreativa e di scongiurare l’eventualità che sia affidato al
giudice di turno stabilire se quella spesa debba o meno ritenersi
necessaria, urgente, imprevedibile e soprattutto rispondente
all’interesse del proprio figlio.
SEPARAZIONE LEGALE: LE DETRAZIONI PER I FIGLI A CARICO SPETTANO AL GENITORE AFFIDATARIO
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, Sez. II, 25 maggio 2010, n. 343
Per la Commissione Tributaria di Lecce, in caso di separazione legale dei coniugi, le detrazioni per i figli a carico spettano, in mancanza di accordo e di prova dell'effettivo carico, al genitore affidatario.
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce -Sezione II- con recente sentenza n. 343/02/2010 (depositata il 25.5.2010, Relatore Antonio Quarta, Presidente Dr. Mario Fiorella) ha applicato nuovamente l'importante principio sancito dalla norma prevista nella Finanziaria 2007 (comma 6, articolo unico, legge n. 296/06), ribadendo quanto già sostenuto nella precedente pronuncia n. 477 del 12.11.08, sempre della II Sezione, in materia di detrazioni per i figli a carico.