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La mediazione civile obbligatoria
A seguito dell'approvazione del decreto legislativo che introduce la
mediazione
nel nostro ordinamento (con il d.lgs. 28/2010, "Attuazione
dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di
mediazione
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali"), il 21 marzo 2011, la
mediazione
obbligatoria è per entrata in vigore come espressamente prevedeva il
provvedimento legislativo differendo l'entrata in vigore della
mediazione
obbligatoria di un anno, rispetto alla
mediaizone
facoltativa,
già in vigore dall'anno scorso. Prevista dall'art. 5 del decreto
legislativo 28/2010 (che attua l'art. 60 della legge 69/2009), la
mediazione dovrà essere esperita a pena di improcedibilità della
domanda giudiziale, in materia condominio, diritti reali,
divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione,
comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla
circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da
diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di
pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
È bene precisare che, per permettere un avvio del meccanismo della
mediazione graduale, l'obbligatorietà per le numerosissime
controversie in materia di condominio e risarcimento del danno
derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è stata differita
al 20 marzo 2012.
In ogni caso, è fatta salva la possibilità, di richiedere al giudice
i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti o comunque
indilazionabili. Con la nuova normativa, sorgerà inoltre in capo
all'avvocato, l'obbligo di informare il suo assistito della
possibilità di ricorrere alla mediazione: nel caso in cui il
difensore non adempia a quest'obbligo, il contratto sarà annullabile
sulla base di questa violazione. Ci saranno poi incentivi fiscali
(ad esempio esenzione dall'imposta di bollo).
La mediazione facoltativa, e cioè la mediazione esperibile nel caso
in cui si controverta su diritti disponibili, così come prevista
dall'art.2 del decreto legislativo n. 28, è già entrata in vigore il
20 marzo 2010.
Una volta avviata la mediazione, il mediatore organizza uno o più
incontri mirati alla composizione amichevole della controversia.
L'accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato
dal giudice e diventa esecutivo. Nel caso di mancato accordo il
mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le
parti restano libere di accettare o meno. In caso di insuccesso
della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà
verificare che la scelta dell'organismo non sia stata irragionevole,
ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede
dell'organismo e i fatti della lite ovvero la residenza o il
domicilio della controparte.
Il tentativo di mediazione civile ha una durata massima stabilita
dalla legge di quattro mesi; gni causa civile ha una pausa iniziale
che va dalla notifica della citazione al convenuto alla prima
udienza di 90 giorni.
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