Con la sentenza n. 30903/2022 la Suprema Corte ha ribadito la competenza del giudice italiano a decidere al riguardo del mantenimento del figlio residente all'estero.
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato l’insussistenza della giurisdizione del giudice italiano, ma la Corte di appello aveva affermato la competenza del giudice interno per la determinazione dell’assegno, la ripartizione delle spese straordinarie e la disposizione dell’alloggio. Di qui il ricorso dell’uomo in Cassazione che, però, ha confermato la competenza dei giudici italiani. Ricostruito il quadro normativo rilevante per risolvere la questione della giurisdizione, la Cassazione ha rilevato che, nonostante la residenza abituale del minore in Russia, tenendo conto che non sono applicabili le convenzioni internazionali in materia, risulta sussistente la giurisdizione del giudice italiano in base all’articolo 37 della legge n. 218/95 in ragione del fatto che uno dei genitori è cittadino italiano o risiede in Italia. Invero il minore risiedeva in Russia, ma il padre aveva la residenza in Italia ed era cittadino italiano. Per la Cassazione non ha rilievo il richiamo presente nell’articolo 45 della legge n. 218/95 al regolamento n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari perché detta norma non si occupa del riparto di giurisdizione tra autorità giudiziaria italiana e giudice straniero, “ma si riferisce esclusivamente alla disciplina sostanziale, limitandosi ad individuare la legge applicabile alle predette obbligazioni”. Inapplicabile altresì il regolamento CE n. 2201/2003 sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e sulla responsabilità genitoriale (Bruxelles II bis) e il regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale che escludono dal proprio ambito di operatività le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti familiari, nonché la Convenzione sull’assistenza giudiziaria in materia civile del 1979 tra Italia e Russia che non disciplina il riparto di giurisdizione e lascia ai cittadini di ciascuno Stato il diritto di adire gli uffici giudiziari dell’altro a condizione che il giudice adito abbia la giurisdizione in base alla specifica controversia.
La Suprema Corte, ha escluso che il principio di prossimità possa condurre alla competenza dello Stato di residenza abituale del minore.
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