La cancellazione di un volo in ragione dell'improvviso decesso del copilota non esonera la compagnia aerea dall'obbligo di indennizzare i passeggeri
Detto evento, per quanto tragico, non costituisce una «circostanza eccezionale», ma, come ogni malattia inaspettata che può colpire un membro indispensabile dell’equipaggio, è inerente al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea
Lo dice la Corte di Giustizia UE.
La Corte ricorda che le misure relative al personale del vettore aereo operativo, tra cui quelle relative alla pianificazione degli equipaggi e dell’orario di lavoro del personale, rientrano nel normale esercizio delle attività del vettore aereo.
Visto che la gestione di una assenza improvvisa, per malattia o decesso di uno o più membri del personale indispensabile per assicurare un volo, anche poco prima della partenza del volo stesso, è intrinsecamente legata alla questione della pianificazione dell’equipaggio e dell’orario di lavoro del personale, tale assenza è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo operativo e non ricade pertanto nella nozione di «circostanze eccezionali».
Pertanto il vettore aereo non è esonerato dall’obbligo di indennizzare i passeggeri.
La Corte precisa che, per quanto tragica e definitiva, la situazione di un decesso non è diversa, giuridicamente, da quella in cui un volo non possa essere effettuato perché un membro del personale si è ammalato improvvisamente poco prima della partenza del volo.
Pertanto, è l’assenza stessa, e non la causa medica precisa di tale assenza, a costituire un evento inerente al normale esercizio dell’attività del vettore, di modo che quest’ultimo, nel pianificare i suoi equipaggi e gli orari di lavoro del suo personale, deve aspettarsi che tali eventi imprevisti possano verificarsi.
Testo integrale sentenza in CURIA - Elenco dei risultati (europa.eu)
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