È entrata in vigore la nuova Legge sul divorzio.
Ecco cosa cambia:
Separazioni giudiziali: Nelle separazioni giudiziali si applica la riduzione da tre anni a dodici mesi della durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio.
Separazioni consensuali: Nelle separazioni consensuali si applica la riduzione a sei mesi della durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio; il termine più breve è riferito anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali.
Separazioni in corso: La cessazione del matrimonio può essere chiesta da uno dei coniugi o da entrambi se è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
Sono anticipati i tempi della separazione dei beni, che le norme finora vigenti fissano al momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale e che, con il via libera al provvedimento, avviene invece nel momento in cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale.
I tempi di attesa per poter chiedere il divorzio si sono ridotti a 12 mesi in caso di separazione giudiziale, e a 6 mesi in caso di separazione consensuale.
La presenza o meno di figli minori nati nel matrimonio non influenzerà la durata del periodo di separazione che permette di richiedere il divorzio.
L’avvocato deposita il ricorso per separazione e divorzio, a richiesta del cliente , in massimo 5 giorni.
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