"Al giudice italiano spetta la cognizione sulla domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale nel caso di acquisto di biglietti aerei tramite l’accesso a Internet, allorché il vettore abbia nel territorio un’organizzazione propria o il passeggero sia residente in Italia" cos' la recente ordinanza del 13 settembre 2022, n. 26869
Alcuni passeggeri di un volo della compagnia Aeroflot hanno proposto domanda innanzi al Giudice di Pace di Roma per il risarcimento dei danni loro cagionati dal ritardo con cui il volo era giunto a destinazione. A fronte dell’iniziativa così assunta nei suoi confronti, la compagnia aerea ha reagito sollevando eccezione di carenza della giurisdizione italiana al riguardo: ma il giudice adito ha disatteso tale eccezione statuendo favorevolmente sull’esperita domanda, con pronuncia che il Tribunale di Roma, in sede di appello, ha integralmente confermato. Soccombente nella fase di merito, Aeroflot ha reiterato la propria eccezione preliminare davanti al giudice di legittimità.
La Cassazione ha, però, respinto il ricorsoo, sconfessandone la premessa di fondo e, cioè, la qualificazione della domanda proposta come diretta a una mera compensazione ex art. 7 Reg. (CE) n. 261/2004. All’opposto, la lettura dell’impugnata sentenza del Tribunale di Roma attesterebbe trattarsi di domanda volta al risarcimento integrale dei danni prodotti dal ritardo del volo e non a quell’indennizzo forfettizzato, in misura presumibilmente corrispondente ai danni minimi procurati dall’evento, in cui si risolve, in buona sostanza, la compensazione in parola.
Sono difatti i precetti in tema di competenza giurisdizionale introdotti dall’art. 33 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (relativa all’unificazione di alcune regole in tema di trasporto aereo internazionale), che, ai fini de quibus, individua quattro fori alternativi: i) quello del domicilio del vettore; ii) quello della sede principale della sua attività; iii) quello del luogo in cui il vettore possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto; iv) quello del luogo di destinazione.
Ciò posto, la Corte ha ribadito nell’affermare la legittimità dell’investitura, registratasi nell’occasione, del giudice italiano: facendo riferimento al criterio di cui sub iii) e alla lettura che essa Corte medesima ne ha dato in recenti interventi sul tema, là dove ha statuito che, per luogo dove il vettore «possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto», ben possa intendersi quello in cui esso possegga un’organizzazione propria o un soggetto a lui strettamente collegato contrattualmente, per il tramite dei quali attenda alla distribuzione dei biglietti aerei (così Cass., 5 novembre 2020, n. 24632)
ovvero quello di residenza del passeggero, allorché il biglietto sia stato acquistato mediante la rete Internet (Cass., 13 febbraio 2020, n. 3561).
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