E' utile sapere che, durante gli scioperi, come quello del prossimo 2 dicembre 2022, vi sono le fasce orarie di tutela, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati: dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21.
In caso di cancellazione in conseguenza di uno sciopero, , l le tutele sono diverse in base ai soggetti che scioperano.
Spetta sempre l’assistenza a tutti i passeggeri, sia che si verifichi un ritardo, sia che il volo sia cancellato: la compagnia aerea deve fornire gratuitamente ai viaggiatori pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, persino una eventuale sistemazione in albergo nel caso in cui sia necessario, con trasferimento dall’aeroporto all’eventuale luogo di sistemazione e viceversa. A ciò si aggiungono due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
L’obbligo di assistenza è previsto dal Regolamento Comunitario n. 261/2004 . Quindi le compagnie che non vi provvederanno violeranno la normativa e saranno passibili di sanzione da parte dell’Enac.
In caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto alla scelta tra le seguenti tre opzioni:
rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata; imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea; rinvio dell’imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero. Pertanto la compagnia ha l’obbligo di offrire la riprotezione su volo alternativo, ma la scelta è rimessa al passeggero che decide liberamente cosa fare secondo le sue esigenze di spostamento!
Se la cancellazione è dovuta ad uno sciopero le tutele si differenziano, a seconda che lo sciopero sia attuato dal personale della compagnia aerea o invece da altri soggetti, come ad esempio il personale di terra, controllori di volo o addetti al servizio bagagli.
Sulle cancellazioni da sciopero, infatti, è intervenuta la Corte di Giustizia Europea chiarendo che la nozione di «circostanze eccezionali», ai sensi del regolamento n. 261/2004, dev’essere interpretata restrittivamente.
La scelta del termine «eccezionali» testimonia la volontà del legislatore di includere soltanto le circostanze sulle quali il vettore aereo operativo non ha alcun controllo.
Al contrario, per i disservizi causati per lo sciopero di personale non appartenente alla compagnia aerea, non spetterà al viaggiatore nessuna compensazione, ma solo assistenza e riprotezione.
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