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Viaggi in aereo in Europa: misure restrittive minori

Dal 1° febbraio vi sono rilevanti modifiche per chi viaggia in aereo con i "corridoi Covid free" e per l'ingresso e l'uscita dal territorio nazionale verso i paesi in elenco C.

Fonte primaria è Il D.P.C.M. n. 52 del 2 marzo 2021, che continuava a basarsi sulle previsioni legislative contenute nei decreti Legge d'emergenza emanati due anni fa (in particolare, il d.l. n. 19 del 25 marzo 2020, e il d.l. n. 33 del 16 maggio 2020); l' allegato 20 del predetto decreto indica una divisione delle nazioni/territori in diversi elenchi, per ciascuno dei quali sono state e sono tuttora disposte misure restrittive per il transito da/per il territorio nazionale.

Nell' elenco C sono inseriti i seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

All' entrata in vigore del D.P.C.M. le misure inizialmente previste nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20, si applicava l'obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque fosse deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, dell'attestazione negativa ad un test molecolare o antigenico.

In caso di mancata presentazione dell'attestazione il soggetto era tenuto a sottoporsi ad un periodo di quarantena/isolamento fiduciario presso il proprio domicilio.

Con ordinanza n. 22 del 27 gennaio 2022 il Ministero della Salute ha disposto fino al 30 giugno 2022 delle misure di prevenzione anti Covid-19 (tampone negativo all'imbarco in partenza e al ritorno e ulteriore tampone da effettuarsi nello stato estero se il soggiorno è superiore a sette giorni) per il transito da/per i territori facenti parte del programma sperimentale denominato "Corridoi turistici covid free".

Per quanto invece attiene agli spostamenti da/per Stati o territori di cui all'elenco C allegato al DPCM del 2 marzo 2021, l'ordinanza dispone che a partire dal 1° febbraio 2022, le misure di cui all' art. 2 dell'ordinanza del Ministero della Salute del 14 dicembre 2021 (relative all'obbligo di esibire al vettore o a chiunque preposto al controllo al momento dell'imbarco il Passenger Locator Form, la certificazione verde Covid-19 e l'esito negativo del tampone molecolare o antigenico rapido (e in mancanza di questo la sottoposizione all'isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per 5 giorni)) non sono più in vigore.

Dal giorno 1 febbraio al 31 marzo 2022 per l'ingresso nel territorio nazionale (nel caso di provenienza da uno dei paesi di cui all'elenco C) si applicano le disposizioni di cui all' art. 3 dell'ordinanza del 22 ottobre 2021.

Le misure preventive richieste per l'uscita e l'ingresso da/nel territorio nazionale prevedono la presentazione al vettore o a chiunque sia predisposto ai controlli al momento dell'imbarco:

1. - del Passenger Locator Form, ovvero un modulo di localizzazione del passeggero, compilato in formato digitale nei termini e secondo la tempistica individuata con circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria;

- la presentazione di una delle certificazioni verdi Covid-19 alternativamente al Certificato Digitale UE /Green Pass rilasciato a seguito di completa guarigione da Covid-19 e cessazione dell'obbligo di isolamento (o certificato equivalente), o al Certificato Digitale UE/Green Pass o certificato equivalente rilasciato a seguito di test molecolare o antigenico condotto con tampone e risultato negativo (test molecolare da effettuare nelle settantadue ore precedenti l'ingresso in Italia, test antigenico da effettuare nelle quarantotto ore precedenti l'ingresso in Italia).

In caso di mancanza della presentazione del Passenger Locator Form debitamente compilato online e di una delle certificazioni di cui al punto due al momento dell'imbarco, il soggetto dovrà svolgere presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form un isolamento fiduciario di 5 giorni.










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