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Voli cancellati e ritardari: la conciliazione non è più obbligatoria

  • avvocatoviapiano
  • 4 nov 2024
  • Tempo di lettura: 1 min



 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha stabilito con la sentenza n. 1093/2024 depositata il 28.10.2024, illegittima la delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti dell'8 febbraio 2023 n. 21, nella parte in cui dichiarava possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale solo ed esclusivamente dopo aver proposto un tentativo obbligatorio di conciliazione, con evidenti costi aggiuntivi per i consumatori.


"Dall'analisi del Regolamento comunitario si evince che la "compensazione pecuniaria" debba garantire al passeggero la possibilità di conseguire con maggiore certezza e rapidità il ristoro del pregiudizio sofferto, senza la necessità di affrontare i tempi, i costi e le incertezze di un'eventuale azione giudiziaria, i quali costituiscono innegabilmente un disincentivo a far valere le proprie ragioni in giudizio, anche in considerazione della modesta entità degli importi di cui si discute".


Secondo il giudice, il provvedimento impugnato, che rendeva obbligatoria la procedura di conciliazione, limitava il ricorrente nella possibilità di rivolgersi subito a un tribunale.


In definitiva, se per un verso il tentativo obbligatorio di conciliazione costituisce un mezzo idoneo ad alleggerire il cospicuo contenzioso in materia gravante sul giudice ordinario, soprattutto in ragione della plausibile rinuncia da parte di numerosi passeggeri a percorrere l’intero iter extragiudiziale e giudiziale al fine di conseguire l’eventuale pagamento di modesti importi a titolo di compensazione pecuniaria, per altro verso l’accesso alla tutela giurisdizionale da parte dei passeggeri è destinato a soggiacere, per quanto si è fin qui rilevato, a limitazioni che, oltre a porsi in contrasto con la ratio sottesa agli artt. 7 e 15 del Regolamento CE n. 261/2004, paiono sproporzionate.



 
 
 

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